Iscrizione al RENTRI e gestione degli incaricati: tutto ciò che c’è da sapere

Nel nuovo sistema RENTRI, diversi utenti possono gestire l’iscrizione di unità locali differenti per la stessa società, con possibilità estese anche alle associazioni di categoria. Ma cosa significa?

Vediamo in questo articolo di sciogliere alcuni dubbi in merito alla nuova piattaforma per la tracciabilità dei rifiuti. 

Accesso delle associazioni di categoria: alcuni dubbi sull’iscrizione al RENTRI 

Nel contesto del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti), la gestione dell’iscrizione e delle operazioni quotidiane può essere distribuita tra diversi utenti appartenenti alla stessa società. 

Tuttavia, una limitazione importante è che ogni unità locale può essere gestita da un solo utente alla volta. Questa regola è stata stabilita per evitare sovrapposizioni e conflitti di dati che potrebbero derivare dall’intervento simultaneo di più utenti sulla stessa unità locale.

Questa configurazione offre inoltre flessibilità operativa. Ad esempio, una società con varie filiali può avere diversi responsabili, ognuno dei quali si occupa della propria unità locale. 

Questo sistema consente una gestione più efficiente e mirata delle operazioni di iscrizione e aggiornamento nel RENTRI, ottimizzando il flusso di lavoro e garantendo che ogni unità locale sia gestita in modo autonomo e specifico.

Le associazioni di categoria, invece, hanno la possibilità di accedere all’area riservata agli operatori del RENTRI. Possono farlo iscrivendosi come operatori, enti, imprese o altri soggetti dotati di partita IVA. 

Questo accesso è fondamentale per consentire a queste organizzazioni di supportare i propri membri nella gestione dei rifiuti e nell’adempimento delle normative ambientali.

Secondo l’articolo 18 del D.M. 59/2023, i produttori iniziali di rifiuti possono delegare le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse. 

Questa delega permette alle associazioni di categoria di svolgere operazioni nel RENTRI per conto dei loro associati, facilitando così il rispetto degli obblighi normativi relativi alla tracciabilità dei rifiuti.

Operatività degli incaricati nel RENTRI

Gli incaricati che operano nel RENTRI possono essere sia persone interne all’operatore sia soggetti esterni, come dipendenti di società di servizi delegati. 

Questi incaricati accedono al sistema tramite dispositivi di autenticazione digitale, come lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

L’articolo 13 del regolamento del RENTRI stabilisce le tempistiche per l’iscrizione dei delegati. D’altra parte, l’articolo 15 si occupa della trasmissione dei dati al sistema informatico del RENTRI. 

Inoltre, l’articolo 190 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 prevede che le imprese con una produzione annua di rifiuti non eccedente le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi possano delegare le organizzazioni di categoria interessate per l’annotazione dei dati con cadenza mensile.

Gli incaricati non sono necessariamente rappresentanti ufficiali dell’impresa o dell’ente, ma possono includere anche soggetti esterni. 

Questo consente una maggiore flessibilità nella gestione operativa del RENTRI. Permettendo dunque agli operatori di modificare l’elenco degli incaricati in qualsiasi momento senza incorrere in costi aggiuntivi di segreteria.

Iscrizione delle associazioni di categoria e delegati nel RENTRI

Le associazioni di categoria che intendono assistere i propri associati nel contesto del RENTRI devono iscriversi come delegati. 

Queste associazioni si iscrivono al RENTRI utilizzando l’area Delegati e seguendo le tempistiche indicate dall’articolo 13 del regolamento.

L’associazione di categoria può iscriversi come operatore solo se produce rifiuti pericolosi e quindi necessita di tenere un proprio registro di carico e scarico. 

In caso contrario, l’iscrizione come delegato è il metodo corretto per supportare gli associati nell’adempimento delle normative sulla tracciabilità dei rifiuti.

Per quanto riguarda le operazioni all’interno del RENTRI, sia gli incaricati che i sub-incaricati hanno le stesse abilitazioni operative. 

Tuttavia, è possibile limitare l’operatività di ciascuno di essi a una o più unità locali specifiche, garantendo così una gestione mirata e controllata delle attività di tracciabilità.

Delega e gestione dei consulenti per i piccoli produttori nel RENTRI

I piccoli produttori di rifiuti hanno la possibilità di incaricare i loro consulenti esterni per operare nel RENTRI a loro nome. 

Gli operatori possono inserire i nominativi di una o più persone fisiche che opereranno per loro conto sia al momento dell’iscrizione sia in un momento successivo. 

La flessibilità del sistema consente di modificare l’elenco degli incaricati in qualsiasi momento senza incorrere in costi aggiuntivi di segreteria. 

L’incaricato non deve necessariamente possedere un titolo di rappresentanza dell’impresa o dell’ente e può essere anche un consulente esterno.

Per quanto riguarda la delega da parte delle imprese a un’associazione di categoria che si è iscritta come operatore, questa può essere effettuata in due modalità. 

Nel primo caso, l’operatore, se produttore, indica il delegato di cui intende avvalersi durante la fase di iscrizione. Il RENTRI notificherà al delegato, già iscritto, che potrà accettare o rifiutare la delega. 

Nel secondo caso, è il delegato che, durante la sua iscrizione o successivamente, inserisce i nominativi dei produttori che lo hanno delegato. 

In questo scenario, il produttore delegante riceverà una richiesta di conferma della delega, che diventerà attiva solo dopo la sua conferma. 
Questa struttura garantisce un controllo rigoroso e trasparente delle deleghe, facilitando la gestione delle operazioni di tracciabilità dei rifiuti anche per i piccoli produttori.

Ingegnere Ambientale