Gestione delle unità locali e deleghe: normative e procedure per l’iscrizione al RENTRI

Iscrizione al RENTRI: la corretta gestione delle Unità Locali (UL) e delle deleghe, cruciale per le imprese. Scopri in questo articolo come dichiarare le UL e quali sono le regole per delegare operazioni e iscrizioni.

Iscrizione al RENTRI e deleghe: ruoli e responsabilità

La gestione delle Unità Locali (UL) e delle deleghe nel nuovo sistema RENTRI comporta alcune specifiche normative che le imprese devono seguire per garantire la conformità. 

Se la sede legale di un’impresa corrisponde a un’unità locale operativa, è necessario indicare questa unità nel registro, oltre a selezionarla come sede legale. 

La registrazione presso la sede legale deve essere effettuata per tutte le operazioni che vi hanno luogo, assicurando che tutte le attività obbligatorie di iscrizione siano correttamente rappresentate.

Nel caso in cui un’unità locale non sia registrata presso la CCIAA, è possibile inserirla manualmente. Questo scenario si presenta quando un operatore apre un registro in una località non ufficialmente riconosciuta come unità locale dal registro imprese. 

Tale procedura consente di mantenere aggiornati i dati aziendali anche in presenza di unità locali non registrate ufficialmente.

Per quanto riguarda le iscrizioni effettuate da uno studio ambientale, è importante chiarire che uno studio non può iscriversi in nome e per conto dei clienti, ma può delegare una persona fisica a gestire tali operazioni. 

L’operatore può quindi incaricare un delegato interno o esterno, ma non lo studio ambientale stesso. La persona delegata deve essere individuata e operare sotto le direttive dell’operatore.

Infine, l’iscrizione di un operatore delegante richiede generalmente la firma digitale del legale rappresentante o del titolare. 

Tuttavia, se il delegato utilizza la procedura semplificata prevista dalla Modalità Operativa n. 3 del Decreto Direttoriale 143, il delegante potrà limitarsi a confermare la delega, senza necessità di accesso diretto al RENTRI. 

È fondamentale che il delegato gestisca completamente le operazioni assegnate. In caso contrario, il delegante potrebbe dover completare le operazioni non gestite dal delegato.

Gestione delle quote di iscrizione e verifica dei trasportatori

Quando un’impresa completa la propria iscrizione con il primo scaglione entro il 31 dicembre 2024, è necessario versare la quota annuale anche per l’anno 2025 entro il 30 aprile 2025. 

Questo significa che, oltre al pagamento iniziale al momento dell’iscrizione, l’impresa dovrà effettuare un secondo pagamento per l’annualità successiva entro la scadenza specificata. 

In altre parole, se l’iscrizione viene completata nel 2024, l’impresa è obbligata a pagare immediatamente la quota d’iscrizione e versare il contributo per l’anno 2025 entro il 30 aprile 2025. 

Per chi si iscrive nel 2025, il processo è simile: il contributo annuale va versato al momento dell’iscrizione e il pagamento per l’annualità successiva dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2026.

In merito alle iscrizioni e ai pagamenti, se un’impresa si iscrive dal 15 dicembre 2024 in poi, dovrà effettuare il pagamento della quota d’iscrizione subito. Successivamente dovrà versare il contributo annuale per il 2025 entro la scadenza del 30 aprile 2025. 

Questa procedura garantisce che tutte le iscrizioni e i contributi siano aggiornati e in linea con le normative previste.

In ambiente demo, le autorizzazioni fittizie sono create per consentire agli utenti di testare vari profili e procedure. Pertanto, eventuali iscrizioni all’albo visualizzate in tale ambiente non sono reali, ma sono utilizzate per scopi di simulazione.

Inoltre, se il sistema segnala che un trasportatore non è iscritto al RENTRI, il produttore deve comunque verificare che tutti i soggetti coinvolti nel trasporto (trasportatore, destinatario e eventuali intermediari) siano effettivamente autorizzati a svolgere l’attività. 

Sebbene il servizio di supporto possa solo segnalare l’assenza di iscrizione senza bloccare la compilazione, resta responsabilità dell’operatore assicurarsi della conformità dei soggetti coinvolti.

Gestione dei registri

A partire dal 13 febbraio, i soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI possono scegliere di vidimare digitalmente il registro, optando per un formato elettronico anziché cartaceo. 

Tuttavia, se un operatore decide di tenere il registro in formato digitale prima della scadenza di legge, dovrà iscriversi al RENTRI e adempiere agli obblighi derivanti da tale iscrizione. 

Questa iscrizione anticipata implica che l’operatore sarà soggetto alle normative e alle responsabilità previste, inclusi gli obblighi di registrazione e la gestione dei rifiuti secondo le disposizioni vigenti.

È confermato che fino a quando l’iscrizione non è completata, gli operatori dovranno registrarsi come “produttori non iscritti” per poter vidimare ed emettere il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). 

Questa registrazione è necessaria prima dell’emissione del FIR. Se invece il FIR viene emesso direttamente dal trasportatore, il produttore non è tenuto a registrarsi. 

In alternativa, il registro cartaceo può essere stampato dall’area pubblica senza necessità di registrazione preliminare.

Infine, sebbene nel sistema sia prevista l’iscrizione per “produzione rifiuti”, ciò include anche i produttori di rifiuti derivanti da trattamenti precedenti. 

Gli operatori che svolgono attività di recupero o smaltimento e producono rifiuti come produttori iniziali devono registrare le proprie unità locali anche per la produzione di tali rifiuti. 
Questo garantisce che tutte le operazioni di trattamento siano correttamente monitorate e gestite.

Ingegnere Ambientale