Il nuovo Regolamento UE 2024/2571 stabilisce il format e le istruzioni per il certificato di recupero o smaltimento dei rifiuti nelle spedizioni transfrontaliere, rendendolo obbligatorio in tutti gli Stati membri a partire dal 17 ottobre 2024.
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Regolamento UE 2024/2571: novità sul recupero e smaltimento dei rifiuti
Come anticipato, l’Unione Europea ha introdotto nuove regole per migliorare la gestione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Il Regolamento Delegato UE 2024/2571, pubblicato il 19 luglio 2024 e in vigore dal 17 ottobre 2024, integra il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Questo nuovo provvedimento stabilisce le informazioni da inserire nel certificato che attesta l’avvenuto recupero o smaltimento di rifiuti durante operazioni successive, siano esse intermedie o finali.
Il principale obiettivo del Regolamento UE 2024/2571 è garantire la trasparenza e la tracciabilità delle spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione Europea.
Con l’aumento delle operazioni di recupero e smaltimento transfrontaliere, è diventato essenziale uniformare le procedure di certificazione per assicurare che tutte le fasi del processo siano correttamente documentate e verificate.
Il nuovo regolamento introduce un certificato standardizzato che dovrà essere rilasciato dagli impianti di recupero o smaltimento al termine di ogni operazione intermedia o finale.
Questo certificato sarà obbligatorio per tutti gli impianti che gestiscono rifiuti provenienti da altri Stati membri e dovrà essere trasmesso prontamente alle autorità competenti.
Format e istruzioni del certificato
Il Regolamento UE 2024/2571 contiene due allegati fondamentali: l’Allegato I, che presenta il format del certificato, e l’Allegato II, che fornisce le istruzioni per la corretta compilazione del documento.
Il format del certificato include informazioni dettagliate sull’operazione eseguita. Come, ad esempio, il tipo di rifiuto trattato, la quantità, l’impianto che ha effettuato l’operazione e il tipo di recupero o smaltimento eseguito.
Le istruzioni specificano come queste informazioni devono essere fornite, assicurando che ogni certificato sia compilato in modo uniforme e conforme alle normative UE.
Questo certificato deve essere emesso dagli impianti di recupero o smaltimento non oltre un anno dalla ricezione dei rifiuti.
Nel caso di operazioni intermedie, l’impianto che effettua il trattamento dovrà richiedere il certificato di avvenuto smaltimento o recupero all’impianto successivo, il quale lo rilascerà entro i tempi previsti dal Regolamento.
Tutto questo processo mira a garantire una supervisione costante e una gestione trasparente del ciclo di vita dei rifiuti.
In altre parole, l’introduzione di un certificato standardizzato a livello europeo ha l’obiettivo di armonizzare le procedure tra gli Stati membri.
Riducendo così al minimo le discrepanze normative tra i vari paesi.
Nel dettaglio, il regolamento impone che gli impianti di recupero o smaltimento che effettuano operazioni intermedie siano responsabili della raccolta e trasmissione dei certificati di avvenuto recupero o smaltimento.
Garantendo in questo modo che tutti i passaggi della catena di trattamento dei rifiuti siano monitorati e tracciabili. Questo rappresenta un cambiamento significativo per gli operatori del settore, che dovranno adattarsi alle nuove disposizioni.
Applicazione del Regolamento in Italia
Per quanto riguarda l’Italia, il nuovo Regolamento UE si allinea con le disposizioni già in
vigore a livello nazionale.
Ad esempio, il Decreto Legislativo 152/2006, che regola la gestione dei rifiuti in Italia, prevede già che il produttore di rifiuti debba acquisire un formulario completo che attesti l’avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti.
In particolare, nel caso di operazioni intermedie come il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare (D13, D14, D15), il formulario previsto dal sistema italiano soddisfa già in parte le esigenze del nuovo regolamento europeo.
Tuttavia, con l’introduzione del nuovo certificato UE, si prevede un’ulteriore standardizzazione e semplificazione delle procedure. La quale permetterà un migliore coordinamento tra le autorità italiane e quelle degli altri Stati membri.
Gli impianti che gestiscono operazioni di recupero o smaltimento avranno il compito di trasmettere prontamente i certificati al notificatore e alle autorità competenti, indicando con precisione le spedizioni a cui i certificati si riferiscono.
Le autorità competenti degli Stati membri avranno il compito di monitorare l’implementazione di queste nuove regole, verificando che gli impianti rispettino i tempi e le modalità di rilascio dei certificati.