Il trasporto delle acque reflue affinate: possibilità e limiti normativi

Il Ministero dell’Ambiente ha di recente chiarito i requisiti normativi per il trasporto delle acque reflue affinate, distinguendo tra utilizzi agricoli e industriali. Inoltre, ha precisato le condizioni in cui è possibile il loro trasporto mediante autobotti.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Le direttive del MASE sul trasporto di acque reflue affinate con autobotti

Il riutilizzo delle acque reflue affinate rappresenta una delle soluzioni più efficaci per fronteggiare la crescente scarsità di risorse idriche, soprattutto in contesti caratterizzati da frequenti siccità o da un elevato fabbisogno idrico per l’agricoltura. 

Tuttavia, il quadro normativo che regola il trasporto e l’utilizzo di queste acque è piuttosto complesso, richiedendo chiarimenti specifici da parte delle autorità competenti. 

A tal proposito, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente fornito alcune precisazioni fondamentali attraverso la risposta all’interpello n. 179614 del 3 ottobre 2024, richiesto dalla Regione Puglia.

La questione principale verteva sulla possibilità di trasportare le acque reflue affinate, trattate secondo le norme vigenti, mediante autobotti dal luogo di produzione. 

Ovvero dall’impianto di affinamento, fino al luogo di utilizzo, in particolare in ambito agricolo e industriale. 

La necessità di tali chiarimenti derivava dall’interpretazione delle normative esistenti, ovvero il d.m. 12 giugno 2003, n. 185 e il Regolamento (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020, che disciplinano il riutilizzo delle acque reflue trattate.

In risposta al quesito posto dalla Regione Puglia, il MASE ha precisato che il trasporto delle acque reflue affinate con autobotti non è escluso per quanto riguarda il loro utilizzo a fini irrigui in agricoltura. 

Il Regolamento (UE) 2020/741, infatti, stabilisce una serie di condizioni per garantire la sicurezza del riutilizzo delle acque reflue trattate in agricoltura. Tuttavia, non vieta espressamente il trasporto mediante autobotti. 

Questo chiarimento è particolarmente rilevante per le regioni agricole come la Puglia, che necessitano di soluzioni flessibili per l’approvvigionamento idrico durante i periodi di siccità.

Il Ministero ha poi fatto riferimento all’art. 7 del decreto-legge n. 39/2023, che disciplina ulteriormente il riutilizzo delle acque reflue affinate a fini agricoli, confermando che tali acque possono essere trasportate, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali. 

Tuttavia, per il trasporto è richiesto l’utilizzo di documenti di trasporto ordinari, necessari per garantire la tracciabilità del movimento delle autobotti.

Distinzione tra usi agricoli e industriali

Un punto cruciale riguarda la distinzione tra i diversi tipi di riutilizzo delle acque reflue affinate. Se da un lato il trasporto con autobotti è consentito per scopi irrigui in agricoltura, dall’altro la situazione cambia quando si tratta di utilizzi diversi, come quelli industriali o civili. 

In tali casi, la normativa applicabile è quella prevista dal d.m. n. 185/2003, la quale non prevede espressamente la possibilità di trasportare le acque reflue affinate mediante autobotti.

Ciò significa che, mentre gli agricoltori possono beneficiare di una maggiore flessibilità nel riutilizzo delle acque reflue trattate, le industrie o gli enti civili devono rispettare restrizioni più rigide. 

Questo implica la necessità di un approccio più strutturato e centralizzato nella gestione delle risorse idriche destinate a scopi industriali, il che potrebbe richiedere ulteriori investimenti in infrastrutture adeguate per il trasporto e l’utilizzo delle acque reflue affinate.

Documentazione e tracciabilità

Un altro aspetto importante chiarito dal MASE riguarda la documentazione necessaria per il trasporto delle acque reflue affinate. Poiché queste non sono considerate rifiuti, non è richiesto l’uso di documenti specifici per la gestione dei rifiuti. 

Al contrario, è sufficiente l’uso dei normali documenti di trasporto, come previsto dalla normativa vigente. Questo facilita il processo burocratico, rendendo il trasporto delle acque reflue affinate più snello e meno oneroso dal punto di vista amministrativo.

Tuttavia, è fondamentale garantire la tracciabilità del movimento delle autobotti, specialmente in considerazione delle implicazioni igienico-sanitarie legate all’utilizzo delle acque reflue trattate.

Pertanto, i documenti di trasporto devono contenere tutte le informazioni necessarie per identificare il carico, il punto di origine e la destinazione finale, al fine di assicurare una gestione trasparente e sicura di questa risorsa.

In altre parole, le recenti precisazioni fornite dal MASE offrono un quadro più chiaro sulle modalità di trasporto e utilizzo delle acque reflue affinate in Italia, in particolare per quanto riguarda l’uso agricolo e industriale. 

Il trasporto mediante autobotti è consentito a fini irrigui, mentre per altri utilizzi la normativa impone restrizioni più rigide. 
Questi chiarimenti contribuiranno a una gestione più efficiente delle risorse idriche, supportando il riutilizzo sostenibile delle acque trattate e promuovendo una maggiore resilienza alle sfide legate ai cambiamenti climatici.

Ingegnere Ambientale