Nonostante le recenti novità normative, l’art. 193 del D.lgs. 152/2006 non ha subito variazioni significative per quel che riguarda ciò che non cambia con l’entrata in vigore del RENTRI.
Gli obblighi e le esenzioni relative alla gestione dei rifiuti rimangono infatti essenzialmente gli stessi sotto alcuni punti di vista, garantendo continuità e chiarezza. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Mantenuti gli obblighi per la gestione del FIR: ecco cosa non cambia con il RENTRI
Nonostante le continue evoluzioni in materia di gestione dei rifiuti, l’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 rimane invariato anche con l’entrata in vigore del nuovo sistema RENTRI.
Preservando di conseguenza i principali obblighi e responsabilità legati alla gestione e movimentazione dei rifiuti.
Questo articolo normativo, da tempo punto di riferimento per operatori e aziende, conferma le regole che disciplinano la compilazione e l’utilizzo del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
I soggetti obbligati all’emissione e alla gestione del FIR continuano a dover rispettare i requisiti già stabiliti. Questi includono la necessità di compilare correttamente il formulario, assicurandosi che tutte le informazioni necessarie siano precise e complete.
La responsabilità della precisione dei dati rimane in capo a ogni operatore, anche quando la compilazione del FIR è affidata al trasportatore.
Ogni parte coinvolta nel processo deve verificare la correttezza dei dati, contribuendo a un sistema trasparente e sicuro per la tracciabilità dei rifiuti.
Allo stesso modo, non subiscono modifiche le esenzioni previste per specifiche categorie di soggetti.
Ad esempio, i trasporti di rifiuti urbani, il conferimento di rifiuti agricoli ai gestori del servizio pubblico, e la movimentazione dei rifiuti in aree private rimangono esclusi dall’obbligo di utilizzare il FIR.
Queste eccezioni continuano a essere regolamentate con precisione, garantendo flessibilità nei casi previsti dalla normativa.
Alternative e regimi particolari
Un altro punto chiave che non cambia riguarda la possibilità di sostituire il FIR con documenti alternativi in determinati casi. Questa opzione resta valida, offrendo soluzioni semplificate quando le condizioni lo permettono.
Anche i regimi particolari disciplinati dall’articolo 193, come quelli relativi ai rifiuti sanitari o ai rifiuti derivanti da interventi di manutenzione, restano inalterati.
Queste disposizioni specifiche assicurano che le diverse tipologie di rifiuti siano gestite nel rispetto delle loro caratteristiche particolari, senza sovraccaricare gli operatori di adempimenti inutili.
Anche la responsabilità delle informazioni inserite nel FIR rimane un tema centrale. Ogni operatore è tenuto a garantire che le informazioni fornite siano accurate e veritiere.
Anche nel caso in cui il trasportatore sia incaricato della compilazione del formulario, la responsabilità non si estingue per il produttore o il detentore.
Tuttavia, una volta acquisita la copia del FIR compilato in tutte le sue parti, il produttore o il detentore viene esonerato dalla responsabilità relativa al recupero o allo smaltimento dei rifiuti.
Questo meccanismo di esonero contribuisce a una maggiore certezza operativa per le aziende e i produttori di rifiuti.
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