Sosta tecnica e trasbordo: come documentarli correttamente nel formulario dei rifiuti

La sosta dei veicoli che trasportano rifiuti non sempre equivale allo stoccaggio, tuttavia, per rientrare nel regime semplificato, occorre documentare correttamente tempi, motivazioni e operazioni sul formulario di identificazione.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Quando la sosta non è stoccaggio: le condizioni da rispettare per il formulario secondo il D.Lgs. 152/2006

Nel settore della gestione dei rifiuti, la corretta interpretazione e applicazione delle norme relative alla sosta dei veicoli durante il trasporto è fondamentale per evitare gravi conseguenze sanzionatorie.

Il riferimento normativo principale è l’art. 193, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce le condizioni in cui la sosta del mezzo non è considerata attività di stoccaggio e quindi non necessita di specifica autorizzazione.

Secondo quanto previsto dalla norma, la sosta effettuata da un mezzo autorizzato al trasporto dei rifiuti può essere esclusa dalla disciplina sullo stoccaggio soltanto al verificarsi di due condizioni contemporanee e inderogabili:

Esigenze di trasporto: il fermo deve essere motivato da ragioni operative legate al trasporto stesso, come tempi di attesa per lo scarico o la necessità di trasbordo.

Limite temporale: la durata della sosta non può superare le 48 ore, escluse le giornate in cui la circolazione dei mezzi è vietata.

L’assenza di anche solo una di queste due condizioni può far rientrare la sosta nella categoria di stoccaggio temporaneo. Comportando dunque la necessità di un’autorizzazione specifica e il rischio di sanzioni, anche penali.

Il soggetto che intende usufruire di questa esenzione deve essere dunque in grado di dimostrare che la sosta risponde ai requisiti previsti dalla legge. 

Tuttavia, né l’art. 193 né il D.M. 1° aprile 1998 impongono espressamente l’obbligo di annotare le soste nel formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).

A colmare questa lacuna interviene la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 4 agosto 1998, che, pur non essendo una norma cogente, fornisce importanti indicazioni operative.

Le due tipologie di trasbordo

La Circolare distingue chiaramente tra trasbordo totale e trasbordo parziale, indicando per ciascuna modalità le informazioni da riportare sul FIR:

Trasbordo totale: avviene quando l’intero carico viene trasferito su un mezzo diverso, appartenente allo stesso trasportatore o a un altro soggetto, a causa di “esigenze operative concrete” o “imprevisti tecnici”. In tal caso, nel campo “Annotazioni” del formulario originario vanno indicati:

Trasbordo parziale: si verifica quando solo una parte del carico viene trasferita su un altro veicolo, per “motivi eccezionali”. Qui è necessario emettere un nuovo formulario per il quantitativo conferito al secondo mezzo. Sul nuovo FIR, il trasportatore dovrà indicare:

Sul formulario iniziale, dovranno invece essere indicati gli estremi del nuovo formulario e i dati del trasportatore subentrante.

Ad ogni modo, non tutte le soste sono legate al trasbordo. Un veicolo può trovarsi nella necessità di fermarsi per cause di forza maggiore, traffico, problemi logistici o altri ostacoli che impediscano la prosecuzione immediata del viaggio. 

Anche in questi casi, purché la sosta rientri nelle esigenze di trasporto e rispetti il limite di 48 ore, essa non costituisce stoccaggio.

La Cassazione, in una sentenza significativa, ha chiarito che un veicolo fermo per meno di 24 ore, in attesa di completare la consegna dei rifiuti, non configura reato di gestione illecita, purché vi sia documentazione sufficiente a ricostruire le modalità del trasporto.

Il valore delle annotazioni per la tracciabilità

Anche se la normativa non obbliga espressamente a riportare ogni sosta nel FIR, è altamente consigliato farlo. Il campo “Annotazioni” è destinato a raccogliere tutte le informazioni utili per tracciare il rifiuto dalla produzione allo smaltimento. 

In assenza di tali dettagli, l’autorità di controllo potrebbe ravvisare una violazione amministrativa o addirittura penale, soprattutto nel caso di rifiuti pericolosi.

Secondo l’art. 258 del D.Lgs. 152/2006, infatti, chi effettua trasporti con formulari incompleti o inesatti può incorrere in sanzioni fino a 9.300 euro.

In caso di falsità o omissioni nei documenti relativi a rifiuti pericolosi, si applica anche l’art. 483 del codice penale (falsità ideologica in atto pubblico).

Non è raro che il produttore dei rifiuti, ricevendo la quarta copia del formulario, si accorga dell’assenza di annotazioni su una sosta che, per altri canali, risulta essersi verificata. 

In questo caso, è opportuno chiedere chiarimenti al trasportatore e, se necessario, informare l’autorità competente, per evitare di incorrere in responsabilità in concorso per stoccaggio non autorizzato.

In altre parole, la corretta gestione della sosta durante il trasporto di rifiuti, anche se non configurabile come stoccaggio, richiede sempre un’attenta documentazione. 

La trasparenza nel compilare il formulario, inclusa la registrazione delle soste e dei trasbordi, rappresenta una garanzia non solo per la tracciabilità del rifiuto ma anche per la tutela giuridica degli operatori coinvolti.

Ingegnere Ambientale