La gestione del registro di carico e scarico dei rifiuti sul nuovo portale RENTRI richiede alcuni chiarimenti in merito alle tempistiche di trasmissione, alla gestione di errori, alle rettifiche delle quantità e altro ancora.
Risolviamo in questo articolo alcuni dubbi in merito alle procedure per operare correttamente nel sistema RENTRI.
Chiarimenti RENTRI: trasmissione e integrazioni delle operazioni nel registro di carico e scarico
Come anticipato, la gestione del registro di carico e scarico dei rifiuti è un compito cruciale per le aziende che operano nel settore, e il Decreto Ministeriale 59 stabilisce le regole per la trasmissione delle registrazioni.
Secondo la normativa, le annotazioni sul registro devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state registrate.
Tuttavia, nulla impedisce all’operatore di procedere alla trasmissione prima di tale scadenza, offrendo flessibilità nella gestione delle tempistiche.
Un altro aspetto importante nella gestione del registro è l’annullamento delle operazioni di carico e scarico errate. Se un’operazione viene registrata in modo errato, è necessario procedere con una registrazione di annullamento.
Il sistema RENTRI, grazie ai suoi servizi di supporto, mette a disposizione un manuale dettagliato che guida l’operatore attraverso questa procedura, garantendo che l’annullamento avvenga in modo corretto e conforme alle normative.
La gestione delle quantità inserite nel registro è un’altra area che richiede particolare attenzione, soprattutto quando il peso verificato a destino differisce da quello presunto inserito al momento del carico.
In questi casi, l’esito del conferimento può essere integrato in due modalità.
Se la copia completa del FIR viene restituita dal trasportatore entro dieci giorni dall’avvio del trasporto, l’operatore può inserire l’esito direttamente in fase di annotazione dello scarico.
Se invece la copia arriva oltre questo termine, sarà necessario effettuare una rettifica, registrando tutti i dati relativi all’esito del conferimento.
Inoltre, esistono situazioni particolari come la necessità di scaricare una quantità inserita prima dell’entrata in vigore del nuovo modello di registro digitale.
In tali casi, è possibile inserire manualmente il numero dell’operazione di carico registrata su un registro precedente, garantendo la continuità e la coerenza delle registrazioni.
Alcune novità e adempimenti futuri
Sebbene il nuovo modello di registro potrà essere prodotto e distribuito anche attraverso la tradizionale distribuzione commerciale, è importante sottolineare che il registro cartaceo rimarrà valido solo fino al 13 febbraio 2026.
Dopo tale data, tutti i soggetti obbligati dovranno adottare esclusivamente il registro in formato digitale, segnando così la fine dell’era del cartaceo.
A partire dal 15 dicembre 2024, sarà possibile stampare e vidimare ufficialmente i nuovi modelli di registro di carico e scarico.
Questa data rappresenta un punto di svolta per gli operatori del settore, che dovranno progressivamente adeguarsi alle nuove modalità operative. Una delle principali differenze rispetto al passato riguarda la vidimazione del registro.
Mentre per il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) la vidimazione è già prevista in modalità digitale tramite il sistema RENTRI, per il registro di carico e scarico questa diventerà obbligatoria solo con l’adozione completa del formato digitale.
Per gli operatori che ricoprono più ruoli, come i recuperatori e i trasportatori, la normativa non subisce modifiche significative.
Questi potranno continuare a scegliere se gestire un registro unico per tutte le attività o mantenerne diversi, a seconda delle proprie esigenze e nel rispetto della normativa vigente.
Un ulteriore vantaggio introdotto dal servizio di supporto del RENTRI è la possibilità di richiamare più volte la stessa operazione di carico, in caso di scarichi parziali.
Questo strumento rende la gestione dei registri più flessibile e consente agli operatori di mantenere un controllo accurato e puntuale delle operazioni di carico e scarico, facilitando la transizione verso la digitalizzazione completa del sistema.
Regole e implicazioni per i trasportatori
Per i trasportatori conto terzi, che fino ad oggi non hanno mai tenuto un registro di carico e scarico, il cambiamento sarà notevole.
A partire dal 13 febbraio 2025, infatti, il nuovo modello di registro dovrà essere gestito esclusivamente in formato digitale, abbandonando definitivamente la versione cartacea vidimata presso la Camera di Commercio.
Una delle sfide che gli operatori dovranno affrontare riguarda la gestione degli scarichi parziali. Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI permette di richiamare un’operazione di carico parzialmente scaricata, consentendo di gestire successivi scarichi.
Tuttavia, è importante notare che questo servizio non calcola automaticamente le giacenze residue. Pertanto, gli operatori che utilizzano questo strumento dovranno fare affidamento sui propri sistemi gestionali per mantenere un controllo accurato delle giacenze.
La numerazione delle registrazioni all’interno del sistema è un altro aspetto rilevante. La norma prevede che le operazioni siano identificate con una numerazione progressiva legata all’anno (es. 1/2024).
Questo implica che al passaggio al nuovo anno, la numerazione delle registrazioni riprenderà da 1. Tuttavia, il sistema di supporto automatizza questo processo, evitando la necessità di chiudere e riaprire i registri con l’inizio del nuovo anno.
Infine, è importante chiarire che il servizio di supporto non rappresenta direttamente il database del RENTRI, ma è uno strumento temporaneo per gli operatori senza un sistema gestionale proprio.
I dati inseriti tramite il servizio di supporto vengono trasmessi periodicamente al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto Ministeriale 59/2023, garantendo così la conformità normativa.