Nuove regole per l’iscrizione al portale CdC RAEE per l’ex categoria 3-bis: la guida completa per gli operatori

La legge 166/2024 introduce l’obbligo di iscrizione al portale del CdC RAEE per l’ex categoria 3-bis per gestire i RAEE secondo modalità semplificate. Vediamo in questo articolo la guida pratica per distributori, installatori e trasportatori.

Come registrarsi al sistema informativo del centro di coordinamento RAEE: l’iscrizione per l’ex categoria 3-bis 

La recente legge 166/2024, che converte il cosiddetto “Decreto Salva Infrazioni”, ha apportato significative modifiche alla gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). 

Tra le principali novità, l’abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (A.N.G.A.) è stata sostituita dall’obbligo per determinati operatori di iscriversi al portale del Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE).

Prima di tutto si sottolinea che gli operatori interessati includono:

  • Distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
  • Installatori di tali apparecchiature;
  • Gestori di centri di assistenza tecnica;
  • Trasportatori di RAEE per conto dei distributori, installatori o centri di assistenza tecnica.

L’iscrizione è obbligatoria per operare nel rispetto della normativa semplificata e gestire i RAEE raccolti tramite i modelli “uno contro uno” e “uno contro zero”.

L’iscrizione è completamente gratuita e deve essere effettuata tramite l’area riservata del portale del CdC RAEE. Per iniziare, è necessario accedere alla sezione “Accedi all’Area Riservata” disponibile sul sito ufficiale del CdC RAEE. 

Procedura per distributori, installatori e centri di assistenza tecnica

La procedura di iscrizione per distributori, installatori e centri di assistenza tecnica deve seguire i passaggi di cui sotto:

  • Registrarsi al portale inserendo i dati richiesti.
  • Selezionare il tipo di servizio e scegliere il codice di categoria D6.
  • Compilare i campi richiesti con attenzione, fornendo informazioni sui trasportatori associati. 

Nel caso in cui il trasportatore non sia già registrato, è possibile aggiungerlo caricando una dichiarazione standard disponibile al link fornito sul sito del CdC RAEE.

In assenza di un’insegna commerciale, indicare la ragione sociale e le informazioni sulla superficie del sito.

Per quanto riguarda i trasportatori, i passaggi sono: 

  • Registrarsi seguendo le stesse modalità di accesso al portale.
  • Selezionare il tipo di servizio e scegliere il codice di categoria H1.
  • Compilare i dati autorizzativi, inserendo convenzionalmente:
  • Numero di iscrizione Albo: “Legge 166/2024”;
  • Data iscrizione: 14/11/2024;
  • Data di scadenza: 14/11/2034.

Perché iscriversi?

L’iscrizione al portale del CdC RAEE garantisce la possibilità di operare nel rispetto della normativa semplificata. 

Questo sistema facilita la tracciabilità dei RAEE e promuove una gestione responsabile, riducendo gli impatti ambientali legati al trattamento e allo smaltimento di tali rifiuti.

Inoltre, il CdC RAEE ha predisposto una guida operativa dettagliata per supportare gli operatori nella procedura di registrazione. La guida è scaricabile direttamente dal sito ufficiale. 

In altre parole, con l’introduzione della legge 166/2024, il sistema di gestione dei RAEE si evolve, semplificando le procedure per gli operatori del settore. 

L’iscrizione al portale CdC RAEE non è solo un obbligo normativo, ma anche un’opportunità per contribuire a una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti tecnologici. 
Assicurarsi di completare la registrazione correttamente è essenziale per operare in conformità con le nuove disposizioni.

Ingegnere Ambientale