Con l’entrata in vigore del nuovo sistema, gli operatori hanno l’obbligo della trasmissione dei dati di carico e scarico digitale al RENTRI con cadenza mensile. La trasmissione può avvenire tramite interoperabilità con sistemi gestionali o servizi dedicati del RENTRI.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Trasmissione mensile dei dati di carico e scarico: le modalità del RENTRI
La gestione corretta dei dati relativi ai rifiuti è una responsabilità cruciale per gli operatori del settore, e il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) gioca un ruolo fondamentale in questo processo.
Gli operatori sono infatti obbligati a trasmettere al RENTRI tutte le informazioni contenute nel registro digitale di carico e scarico con una frequenza ben definita.
La trasmissione deve avvenire mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata registrata l’annotazione sul registro locale.
Ad esempio, se un’annotazione viene effettuata nel mese di gennaio, i dati devono essere trasmessi entro la fine di febbraio.
Questo sistema garantisce che le informazioni siano sempre aggiornate e disponibili per monitorare la corretta gestione dei rifiuti, contribuendo a una maggiore trasparenza e tracciabilità ambientale.
Gli operatori hanno a disposizione due modalità principali per trasmettere i dati di cui sopra al RENTRI. La prima opzione consiste nell’interoperabilità tra il sistema gestionale dell’utente e il RENTRI.
In questo caso, le aziende possono integrare i propri software con il sistema RENTRI, garantendo una trasmissione automatizzata ed efficiente dei dati.
Questa modalità è particolarmente utile per le organizzazioni che gestiscono volumi significativi di dati, poiché consente di ridurre al minimo gli errori e semplificare i processi operativi.
La seconda opzione consiste nell’utilizzo dei servizi di supporto messi a disposizione direttamente dal RENTRI. Questi servizi sono progettati per aiutare gli operatori a rispettare le normative, offrendo soluzioni semplici per la trasmissione dei dati.
L’adozione di questi strumenti può risultare particolarmente vantaggiosa per le piccole e medie imprese che potrebbero non disporre di risorse informatiche avanzate.
La delegazione a terzi: cosa cambia?
È importante notare che la trasmissione al RENTRI può essere delegata a terzi. Secondo quanto stabilito dall’art. 18 del D.M. 59/2023, i produttori possono individuare soggetti delegati per occuparsi della trasmissione dei dati.
In tali casi, la scadenza viene estesa: la trasmissione deve avvenire entro la fine del secondo mese successivo all’annotazione. Ad esempio, un’annotazione fatta a gennaio potrà essere trasmessa entro la fine di marzo se gestita da un delegato.
Queste disposizioni mirano a garantire una gestione uniforme e trasparente dei dati sui rifiuti, semplificando al contempo la conformità per gli operatori.
Tuttavia, la precisione e la puntualità nella trasmissione restano fondamentali per evitare sanzioni e garantire la tracciabilità.
In conclusione, la trasmissione dei dati al RENTRI rappresenta un aspetto chiave della gestione ambientale per le imprese. Scegliere la modalità di trasmissione più adatta e rispettare le scadenze è essenziale per mantenere la conformità alle normative.
Gli operatori devono valutare attentamente le proprie esigenze e risorse, adottando soluzioni che ottimizzino il processo e minimizzino i rischi di errori.
Con un approccio proattivo e responsabile, è possibile gestire efficacemente gli obblighi di tracciabilità e contribuire a una migliore gestione ambientale.
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