RENTRI e le reti fognarie: cosa cambia per gli operatori dal 2025?

Dal 15 dicembre 2024, chi effettua la manutenzione delle reti fognarie si è dovuto iscrivere al RENTRI come trasportatore e produttore di rifiuti. Scopriamo nel dettaglio gli obblighi, le scadenze e le modalità operative previste.

Obblighi di iscrizione al RENTRI e nuovi modelli di tracciabilità per i manutentori delle reti fognarie

Come accennato, a partire dal 15 dicembre 2024, i soggetti che svolgono attività di pulizia e manutenzione delle reti fognarie sono stati tenuti a iscriversi al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

L’obbligo riguarda tali operatori in quanto trasportatori di rifiuti e doveva essere adempito entro il termine ultimo del 13 febbraio 2025. 

In fase di iscrizione, ricordiamo che occorre indicare sia l’attività di trasporto rifiuti che quella di produzione, in conformità con quanto previsto dall’art. 230, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

Tuttavia, fino all’entrata in vigore di ulteriori disposizioni normative, resta valido l’utilizzo del modello unico previsto per le attività di spurgo. 

Tale modello, stabilito sempre dall’art. 230, viene utilizzato nei casi specificati dalla delibera n. 14 del 21 dicembre 2021 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

La compilazione e vidimazione avvengono tramite l’applicativo VIVIFIR, accessibile sia dal sito dell’Albo che dal portale ufficiale. 

Ad ogni modo, a partire dal 13 febbraio 2025, nei casi in cui i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia vengano trasportati dal deposito temporaneo presso la sede operativa all’impianto di trattamento, si è dovuto utilizzare il nuovo modello di formulario di identificazione del rifiuto (FIR). 

Vale a dire come previsto dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 – allegato II.

Questo modello, a differenza del documento unico usato prima, garantisce un maggior allineamento con i principi della tracciabilità digitale e si integra con le funzionalità del RENTRI.

Registrazioni semplificate per conferimenti diretti o raggruppamenti temporanei

Il legislatore ha previsto delle semplificazioni operative nei casi di trasporto diretto a impianto o di gestione tramite raggruppamento temporaneo.

Nel primo caso, cioè il conferimento diretto all’impianto di trattamento, l’operatore effettua un’unica annotazione nel registro di carico e scarico, che include sia il carico che lo scarico. 

Questa registrazione contestuale fa riferimento al numero univoco generato automaticamente dal documento unico e inserito virtualmente nel sistema.

Nel secondo caso, quando i rifiuti vengono trasportati a un sito di raggruppamento temporaneo, è possibile inserire nel registro un’unica annotazione come produttore del rifiuto. 

Ciò in virtù del principio di “finzione giuridica” (fictio iuris) riconosciuto dalla normativa. Attenzione perchè anche qui va riportato il numero univoco del documento ex art. 230. Il quale verrà poi utilizzato come riferimento nella successiva movimentazione.

Una volta che i rifiuti sono stati depositati temporaneamente presso il magazzino del soggetto che ha effettuato lo spurgo (nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 183, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/2006), il successivo trasporto verso l’impianto finale di destinazione dovrà avvenire tramite il classico formulario previsto dall’articolo 193 del medesimo decreto legislativo.

Questa distinzione tra il primo trasporto (coperto dal documento unico e dalla “fictio iuris”) e il secondo (regolato dal FIR tradizionale) è fondamentale per garantire la corretta tracciabilità dei rifiuti prodotti.

Specificità dei rifiuti derivanti da bagni mobili

Inoltre, nel caso specifico dei bagni chimici mobili, i rifiuti prodotti durante la manutenzione sono considerati a tutti gli effetti generati dal soggetto che esegue la pulizia. 

Questo implica che la responsabilità per la corretta registrazione e movimentazione dei rifiuti ricade su chi svolge materialmente l’intervento.

In fase di registrazione di scarico, ogni movimento deve essere riferito a uno o più carichi precedenti, da indicare nel campo 5 del registro (riferimento operazione), seguendo le istruzioni previste per la corretta tenuta della documentazione.

Infine, per il conferimento diretto ai centri di trattamento, l’annotazione dovrà indicare in modo specifico le causali T* (ricevuto da terzi) e aT (scarico a terzi), in conformità con le modalità previste nella sezione 3.1.1 delle istruzioni operative. 

Queste causali consentono di identificare correttamente le movimentazioni nel registro e di garantire l’allineamento con il sistema RENTRI.

In altre parole, l’introduzione dell’obbligo di iscrizione al RENTRI anche per le imprese attive nella manutenzione delle reti fognarie rappresenta un passo decisivo verso una tracciabilità più completa e digitalizzata dei rifiuti. 

Le imprese dovranno adeguarsi entro le scadenze previste, adottando le nuove procedure e strumenti per evitare sanzioni e garantire la conformità normativa.

Ingegnere Ambientale