Gestione dei rifiuti: con il RENTRI cambieranno i tempi da rispettare per registrare i FIR sul registro di carico e scarico?

Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 (RENTRI) ha introdotto nuovi modelli per il FIR e per il registro di carico e scarico dei rifiuti, aggiornando l’obbligo per le imprese coinvolte nella gestione dei rifiuti pericolosi e non.

Ma le tempistiche per registrare il Formulario di Identificazione del Rifiuto nel registro cronologico di carico e scarico cambieranno oppure no? Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Il ‘Decreto RENTRI’ e le novità del FIR e nella tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti

Il tema della gestione dei rifiuti è sempre stato centrale nel panorama normativo italiano. 

Tuttavia, con l’introduzione del pacchetto economia circolare, insieme al più recente Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 (detto anche Decreto RENTRI), sono sopraggiunte importanti novità per chiunque gestisca rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi. 

Uno degli elementi chiave di queste nuove disposizioni è la modifica del registro cronologico di carico e scarico. 

Quest’ultimo, come sappiamo, stabilisce modalità, tempistiche e obblighi per le aziende e gli enti coinvolti nella produzione, raccolta e trattamento dei rifiuti.

Il Decreto RENTRI segue le linee guida stabilite dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, specificando chiaramente chi è tenuto a compilare e conservare il registro di carico e scarico. 

Tra i soggetti obbligati figurano tutti coloro che operano professionalmente nella raccolta e trasporto dei rifiuti, i commercianti e intermediari di rifiuti, le imprese che gestiscono il trattamento dei rifiuti e i consorzi per il recupero e riciclaggio.

Più nello specifico, i soggetti obbligati includono:

  • Enti e imprese che producono rifiuti pericolosi. 
  • Aziende che producono rifiuti da lavorazioni industriali o artigianali non inclusi negli allegati specifici. 
  • Imprese che gestiscono impianti di trattamento e recupero di rifiuti.

D’altro canto, esistono anche delle categorie esonerate dalla tenuta del registro. 

Gli imprenditori agricoli con un volume d’affari inferiore agli 8.000 euro annui, ad esempio, e le imprese che producono e trasportano esclusivamente rifiuti non pericolosi sono esentati da questo obbligo. 

Inoltre, le imprese con meno di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi possono essere esonerate, a condizione che rispettino determinati limiti di produzione annua.

Novità e adattamenti del registro di carico e scarico 

Anche se il registro di carico e scarico dei rifiuti diventerà digitale con l’entrata in vigore del RENTRI, non tutte le procedure e le modalità verranno del tutto stravolte. 

Sicuramente, uno degli aspetti più rilevanti delle modifiche introdotte dal Decreto RENTRI riguarda la struttura stessa del registro cronologico di carico e scarico. 

Tuttavia, la numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti rimane una procedura essenziale oltre ogni novità. 

Così come anche le tempistiche di annotazione resteranno pressoché invariate. 

Ricordiamo che queste sono: 

  • Dieci giorni lavorativi per i produttori iniziali di rifiuti per registrare la produzione e lo scarico dei rifiuti. 
  • Entro due giorni lavorativi per le annotazioni dalla presa in carico per chi effettua il trasporto e la raccolta dei rifiuti. 
  • Dieci giorni lavorativi per registrare la consegna dei rifiuti all’impianto di destino per gli intermediari, commercianti e consorzi. 

Inoltre, per quanto riguarda i rifiuti speciali a rischio infettivo, le tempistiche di annotazione sono:

  • Entro 5 giorni dalla produzione del rifiuto identificato con CER 180103 (rifiuto prodotto principalmente nelle strutture ospedaliere e sanitarie o nelle cliniche mediche).
  • Entro 5 giorni dallo scarico del rifiuto identificato con CER 180202 (rifiuto derivante da attività sanitarie ritenuto pericoloso).

Ricordiamo che queste misure riflettono un’attenzione particolare all’efficienza e alla tempestività nella gestione dei rifiuti, garantendo che le operazioni vengano tracciate in maniera adeguata e puntuale.

Conservazione dei registri

Per quanto riguarda la conservazione dei registri, il Decreto RENTRI apporta alcune modifiche importanti rispetto alle disposizioni precedenti. 

Il registro cronologico di carico e scarico deve essere conservato presso ogni impianto di produzione o di trattamento dei rifiuti, nonché presso le sedi operative di chi effettua la raccolta, il trasporto o il commercio di rifiuti. 

Nei casi in cui un impianto venga dismesso o non sia più presidiato, il registro può essere conservato presso la sede legale del gestore dell’impianto.

I tempi di conservazione dei registri sono stati ridotti da cinque a tre anni, calcolati a partire dall’ultima registrazione. Tuttavia, per le discariche, il registro deve essere conservato fino alla chiusura definitiva dell’impianto.

Un’ulteriore novità riguarda il registro cronologico per le attività di manutenzione. 

Il decreto specifica infatti che i rifiuti prodotti da attività di manutenzione su impianti o infrastrutture a rete possono essere annotati e conservati presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore o presso un altro centro equivalente. 

Tutto ciò previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente. Questa flessibilità nella tenuta del registro riflette l’intento del legislatore di adattare la normativa alle esigenze operative delle aziende che gestiscono infrastrutture complesse.

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Ingegnere Ambientale