RENTRI: cambiamenti nel processo di vidimazione dei FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto) digitali

A partire dal 13 febbraio 2025, la vidimazione digitale dei FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto) dovrà avvenire esclusivamente tramite RENTRI, rendendo obsoleto il servizio VIVIFIR secondo il D.lgs. 152/2006, art. 193, comma 5.

Ma come funziona e come deve essere fatta la vidimazione digitale dei FIR? Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Le nuove direttive per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto digitale tramite RENTRI

Come anticipato, dal 13 febbraio 2025, gli operatori che emettono FIR digitali devono adeguarsi alle nuove normative stabilite dal Decreto Legislativo 152/2006

Il servizio VIVIFIR cesserà dunque di fornire la vidimazione digitale dei FIR, come indicato nel comma 5 dell’art. 193. 

Questo cambiamento implica un aggiornamento obbligatorio dei sistemi gestionali per conformarsi al nuovo modello di FIR stabilito dall’allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n. 59.

Dunque, coloro che usano il servizio web vivifir.ecocamere.it per emettere FIR in formato PDF dovranno passare all’utilizzo del portale RENTRI per rispettare gli obblighi normativi.

Per vidimare digitalmente i FIR gli operatori possono scegliere tra due opzioni:

  • Utilizzare il proprio sistema gestionale tramite interoperabilità con RENTRI.
  • Accedere ai servizi offerti direttamente da RENTRI tramite l’area riservata “Operatori”, nel caso non dispongano di un sistema gestionale proprio.

Fino al 12 febbraio 2025, la vidimazione dei FIR può avvenire direttamente presso la Camera di Commercio o tramite l’applicazione VIVIFIR, accessibile anche attraverso l’interoperabilità dai sistemi gestionali degli operatori.

Ricordiamo che questi cambiamenti mirano a standardizzare e digitalizzare il processo di vidimazione dei FIR, migliorando l’efficienza e la conformità alle normative vigenti.

Gestione dei FIR: principali novità normative

Come spiegato sopra, con riferimento alla gestione dei Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), vi sono importanti cambiamenti in arrivo. 

Fino al 12 febbraio 2025, i FIR verranno emessi utilizzando il modello previsto dal D.M. 145/1998, noto come “vecchio modello”

Questi potranno essere gestiti in formato cartaceo con tre modalità: 

  • Vidimazione digitale tramite il servizio VIVIFIR e compilazione con sistemi gestionali. 
  • Vidimazione digitale tramite VIVIFIR e compilazione manuale. 
  • Vidimazione presso la Camera di Commercio e compilazione manuale. 

Durante questo periodo, continueranno ad applicarsi le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006.

A partire dal 13 febbraio 2025, i FIR dovranno essere emessi utilizzando i nuovi modelli definiti nell’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n. 59, compilati secondo le istruzioni del Decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023. 

A partire dalla data di cui sopra, gli operatori iscritti al RENTRI dovranno gestire tutti i FIR in formato digitale e trasmettere al RENTRI i dati relativi ai rifiuti pericolosi e alle merci e/o rifiuti ‘speciali’. 

Gli operatori non iscritti continueranno a utilizzare i FIR in formato cartaceo con i nuovi modelli. 

Tuttavia, potranno optare volontariamente per la gestione digitale prima di tale data, a condizione che tutti i soggetti coinvolti nel trasporto adottino il formato digitale.

Ricordiamo che è obbligatorio che il FIR accompagni il rifiuto durante il trasporto e venga emesso prima della partenza. 

Il FIR, emesso dal produttore o detentore, deve essere integrato e firmato dal trasportatore. Infine, dal destinatario all’arrivo, indicando le informazioni necessarie come la quantità verificata o l’eventuale accoglimento o respingimento del rifiuto. 

Il destinatario dovrà poi trasmettere al RENTRI una copia completa del formulario digitale firmato da tutte le parti coinvolte per attestare l’esclusione dalle responsabilità ai sensi dell’art. 188, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

Obbligo di FIR digitale per gli operatori iscritti al RENTRI

Come spiegato sopra, gli operatori iscritti al portale RENTRI dovranno emettere il FIR in formato digitale.

In particolare, dovranno emetterlo per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento, fanghi da trattamenti delle acque e altre categorie specifiche quando il produttore ha più di dieci dipendenti.

Durante il trasporto, il FIR digitale sarà aggiornato progressivamente dagli operatori coinvolti attraverso i propri sistemi gestionali, garantendo così la compilazione e la firma del documento nelle varie fasi della movimentazione. 

Il FIR digitale deve essere firmato elettronicamente dal produttore e dal trasportatore prima dell’inizio del trasporto, e dal destinatario al momento dell’arrivo presso l’impianto. 

Anche altri soggetti eventualmente coinvolti, come nel caso di trasbordo, devono firmare digitalmente il FIR. 

Le firme possono essere effettuate utilizzando strumenti di firma elettronica avanzata o qualificata, inclusi i certificati rilasciati dall’autorità di certificazione di dominio del RENTRI, secondo le Modalità Operative del Decreto direttoriale n. 143 del 06/11/2023.

Per facilitare i controlli durante il trasporto, il rifiuto dovrà essere accompagnato da una stampa cartacea del FIR digitale. 

In alternativa, sarà possibile esibire il FIR digitale tramite dispositivi mobili, come previsto dalle specifiche tecniche delle Modalità Operative approvate con il Decreto direttoriale n. 143 del 06/11/2023.

Inoltre, i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi devono essere trasmessi dai soggetti coinvolti (produttore, trasportatore e destinatario) nel rispetto delle tempistiche previste per l’annotazione sul registro cronologico di carico e scarico. 

La trasmissione del FIR controfirmato e datato dal destinatario consente al produttore di adempiere agli obblighi di legge e di escludere la propria responsabilità per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, come stabilito dagli articoli 188 e 188-bis del D.Lgs. 152/2006.

Ingegnere Ambientale